In Pensione a 66 anni e 7 mesi dal 2016, 4 mesi in piĆ¹

Aumenta l’etĆ  pensionabile dal 1Ā° Gennaio 2016 : si potrĆ  andare in pensione a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in piĆ¹ di prima.
Lo stabilisce un decreto attuativo in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Intanto che i politici parlano, si mettono d’accordo ma non legiferano, le leggi vanno avanti, si adeguano e si rinnovano, giĆ  come era stato disposto da tempo.

Nel 2019 ci sarĆ  un altro ‘scatto’ previsto di aumento dell’etĆ  pensionabile.

La vita si allunga e anche l’etĆ  pensionabile si allunga , arriverĆ  a 67 anni per uomini e donne tra qualche anno; un’etĆ  altissima , un’etĆ  in cui un lavoratore non puĆ² dare certo quello che dava a 20 anni, un’etĆ  in cui ĆØ anche pericoloso andare a lavorare in quanto sia il fisico che la mente non sono piĆ¹ quelli di un tempo.
ChissĆ  cosa accadrĆ  nel futuro?

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2.   Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianitĆ  con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva lā€™applicazione dellā€™adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) –  requisito anagrafico 

a)      Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201665 anni  e 7 mesi
Anno 201765 anni  e 7 mesi
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dallā€™anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dellā€™art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201666 anni e 1 mese
Anno 201766 anni e 1 mese
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dallā€™anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dellā€™art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   c)  Lavoratori iscritti allā€™assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui allā€™art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1Ā° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201666 anni  e 7 mesi
Anno 201766 anni  e 7 mesi
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dallā€™anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dellā€™art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
 AnnoEtĆ  pensionabile
Anno 201666 anni  e 7 mesi
Anno 201766 anni  e 7 mesi
Anno 201866 anni  e 7 mesi
Dallā€™anno 201966 anni  e 7 mesi*
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dellā€™art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1Ā° gennaio 1996, lā€™adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresƬ applicarsi al requisito anagrafico previsto dallā€™art. 24,  comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianitĆ  contributiva minima effettiva di cinque anni)  che, dal 1Ā° gennaio 2016, ĆØ di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dellā€™art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1Ā° gennaio 2019 il requisito in questione potrĆ  subire ulteriori incrementi.

2.2  Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) ā€“ requisito contributivo

AnnoUominiDonne
Dal 2016 al 201842 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 202042 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)

Autore

  • massy biagio

    Fondatore di Economia Italiacom e Finanza Italiacom ĆØ divulgatore finanziario e trader.