La crisi della pandemia del 2020 ha sottolineato quanto sia importante investire in oro, ma dove comprare questo oro in tutta sicurezza? Dagli ultimi 15 anni, quella dei compro oro è stata una delle categorie d’esercizi commerciali ad aver avuto rapida diffusione. Questo perché sempre più italiani si ritrovano costretti a vendere il loro oro davanti a forti criticità economiche. Tuttavia, non tutti gli esercenti sono regolarmente riconosciuti come intermediari di compravendita – operatori professionali in oro.
Coloro che operano in modo professionale sono attivi nel commercio dell’oro ai sensi del d.l. 7/2000, previa comunicazione alla Banca d’Italia, che ne detiene un elenco ufficiale: solo loro sono abilitati ad acquistare e vendere il bene rifugio per eccellenza in molte delle sue forme. Per capire come diventare intermediari per la compravendita d’oro occorre però comprendere una serie di requisiti basilari quanto stringenti, quali sono?
Chi è l’intermediario per la compravendita d’oro?
Quando si parla di intermediario per la compravendita d’oro si intende una persona fisica e giuridica che svolge l’attività d’operatore professionale nel commercio dell’oro, per conto proprio o terzi ai sensi dell’art. 1 del d.l. 7/2000. Tale attività è strettamente connessa ai compro oro, in cui si acquistano o vendono articoli preziosi nuovi o usati.
Secondo il decreto, gli intermediari sono abilitati ad acquisto e vendita di:
- Oro da investimento, come lingotti o placche di peso superiore ad 1 g, con purezza maggiore o uguale a 995/1000, o monete coniate dopo il 1800 di purezza maggiore o uguale a 900/1000
- Oro da gioielleria, solitamente lavorato e presente in leghe in anelli, pendagli o monili vari
- Oro industriale, sia semilavorato di purezza maggiore o uguale a 325/1000 che in altre forme
- Oro in altri materiali, quali componenti elettroniche e medicali
- Oro finanziario, disponibile sotto forma titoli che certifichino il loro possedimento
Inoltre, sono autorizzati a offrire consulenza e negoziare tutte le attività legate alle suddette tipologie d’oro, osservando inoltre il d.l. 231/2007, contenente norme antiriciclaggio e antiusura. Il mestiere di intermediario è compatibile con lo svolgimento di altre attività .
Quali sono i requisiti per diventare intermediari per la compravendita d’oro?
Secondo il provvedimento del 14 luglio 2000 dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi), l’avvio dell’attività d’intermediazione oro deve essere preventivamente comunicato alla Banca d’Italia. Secondo invece l’art. 1, comma 3 del d.l. 7/2000 colui che vorrà diventare operatore professionale dovrà avere:
- Maggiore età , da provare con carta d’identità e codice fiscale
- Forma giuridica da registrare presso uno studio notarile di
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperativa
- Società in accomandita per azioni
- Società per azioni
- Società dal capitale sociale versato non inferiore a quello richiesto dalle società per azioni
- Oggetto sociale che indichi commercio in oro ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto
- Conformità coi requisiti d’onorabilità ai sensi degli art. 108 e 109 del TUB (Testo Unico Leggi in Materia Bancaria e Creditizia) per
- Amministratori
- Personale tecnico e commerciale
- Tutti i partecipanti al capitale
Secondo i requisiti d’onorabilità del TUB, il futuro intermediario di compravendita oro non dovrà :
- Trovarsi in condizioni d’interdizione dai pubblici uffici
- Avere condanne penali o sanzionatorie in atto
- Essere stato recluso per un periodo superiore a 6 mesi per reati finanziari, bancari o assicurativi, superiore a 12 mesi per reati contro l’ordine pubblico, o superiore a 24 mesi per omicidio intenzionale
- Essere sottoposto a ingiunzioni restrittive da parte delle autorità giudiziarie
Sono invece esclusi dal comma 3 del suddetto decreto gli operatori che acquistano oro per la propria lavorazione industriale o artigianale, così come coloro che ne affidano la lavorazione ad attività d’identificazione metalli preziosi, disciplinate dal d.l. 251/1999.
Infine, il d.l. 92/2017 stabilisce regole per l’apertura di un compro oro, con costi che variano dai 100,00 ai 230,00 euro in funzione dell’attività , che sia principale o secondaria, e dal numero di sedi operative, che avranno un costo di 70,00 euro ciascuna.
Come avviene la procedura per diventare operatori professionali in oro?
Una volta ricevuta la comunicazione, qualora non vi siano ragioni d’impedimento Banca d’Italia potrà avviare il procedimento per l’intermediazione oro, che durerà circa 120 giorni dalla ricezione della documentazione. Affinchè sia in regola, questa dovrà contenere:
- Oggetto del procedimento
- Persona organizzativa aziendale
- Persona responsabile d’istruttoria e adempimenti vari
- Struttura che accederà ai documenti amministrativi
- Data di conclusione procedimento
- Rimedi a negligenze burocratiche/amministrative
Solo davanti alla regolarità della procedura, Banca d’Italia fornirà il codice operatore per essere ufficialmente riconosciuti come intermediari di compravendita oro. Davanti mancata risposta, la domanda verrà accolta con silenzio assenso in caso di decorrenza dei 120 giorni. L’elenco degli operatori professionali in oro ufficialmente registrati è disponibile sul sito di Banca d’Italia.
In quali casi la comunicazione può essere rifiutata?
Le comunicazioni possono essere rifiutate per assenza o incompletezza dei documenti o ragione sociale non idonea all’attività . Tuttavia, in caso di decorrenza dei 120 giorni, anche le comunicazioni incomplete o non valide possono venir regolarizzate.
In casi particolari, il termine dei 120 giorni può essere sospeso per permettere al richiedente di acquisire tutte le certificazioni necessarie, qualora vi siano negligenze burocratiche o per effettuare approfondimenti, per una sola volta e per un arco temporale non superiore ai 180 giorni.
Secondo l’art. 10 bis del d.l. 241/1990, Banca d’Italia può inoltre presentare rigetto d’istanza per insoddisfazione di requisiti: i richiedenti avranno 10 giorni di tempo per presentare risposta o, se necessario, adeguata documentazione.
Infine, lo svolgimento dell’attività senza comunicazione a Banca d’Italia e, quindi, con mancata soddisfazione dei requisiti generali, porterà alla reclusione dai 6 mesi ai 4 anni e una pena pecuniaria dai 2.065 ai 10.329 euro. Violazioni dell’obbligo di dichiarazione sono invece punibili con una sanzione tra 10% e 40% del valore negoziato.
Diventare intermediari per la compravendita d’oro, la situazione italiana
Secondo ANOPO (Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro), dopo la forte diffusione tra 2005 e 2010, in Italia sono presenti circa 25.000 attività di compro oro. Tuttavia, dal 2015 tale presenza è scesa di circa il 20% e, stando all’elenco di Banca d’Italia, sono solo 556 gli operatori professionali ufficialmente riconosciuti, online e offline, tra:
- Gioiellerie
- Banchi metalli
- Centri numismatica (studio monete)
- Produttori
Di questi, circa il 66% è maggiormente interessato a oro d’investimento, su cui sono in grado di negoziare in modo più semplice, diretto e senza ulteriori intermediazioni.
A conti fatti, dopo aver capito come diventare intermediari per la compravendita d’oro, è facile comprendere come le procedure siano particolarmente ostiche, non solo per gli stringenti requisiti ma anche per le varie norme antiriciclaggio e antiusura, in particolare il d.l. 92/2017, che disciplina l’attività dei compro oro e ha portato alla chiusura di numerosi esercizi illeciti.
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