Novità di rilievo, anche per il 2020, è l’ applicazione del divorzio breve quando c’è la presenza di bambini.
Parliamo di una fattispecie di divorzio che riduce in maniera rilevante i tempi necessari, che potranno oscillare da pochi mesi, sino al massimo un anno. Anche i costi, legati alla procedura legale tradizionale, vengono compressi.
Consideriamo le novità di rilievo, per poi puntualizzare il divorzio con la presenza di figli minorenni.
Applicazione della nuova disciplina
La legge n. 55 del 2015 ha introdotto il divorzio breve in Italia riducendo notevolmente i tempi per ottenere il divorzio.
La procedura tradizionale prevedeva che il termine, per ottenere il divorzio, fosse di tre anni a decorrere dalla separazione consensuale, o giudiziale.
I nuovi termini sono passati da tre anni ad uno per la separazione giudiziale, ed da tra anni a sei mesi in caso di separazione consensuale. Tali termini decorrono dalla data di prima udienza dinanzi al Tribunale per omologare la separazione.
Sempre nel 2020, la separazione sarà possibile con negoziazione assistita da parte dei propri legali, o di fronte all’ ufficiale di stato civile, o sindaco in Comune. La legge n. 55 del 2015 non ha fatto altro che recepire quanto era già in corso d’ opera, infatti il Decreto legge n. 132 del 2014 aveva normato la possibilità di una negoziazione assistita da parte dei legali di parte, od il famoso accordo concluso innanzi al sindaco, ipotesi percorribile solo per i coniugi senza figli, o con figli autosufficienti.
Non è possibile negare che ottenere il divorzio, oggi, è possibile tramite procedure snelle e a costi ridotti, così come la nuova società civile richiede. Ricordiamo come, per ottenere il divorzio, sia necessaria una fase di separazione, senza interruzione. La legge n. 55 del 2015 ci ricorda come i tempi siano pari a 12 mesi, qualora si sia proceduto con separazione giudiziale (termine che decorre dal giorno di presentazione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale). Il termine può scendere a 6 mesi se si è proceduto con separazione consensuale, sempre dal giorno di presentazione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale.
I termini possono essere, poi, di 6 mesi dal giorno di certificazione dell’ accordo di separazione (negoziazione assistita dei legali di parte), o 6 mesi dal giorno dell’ accordo di fronte al Sindaco, o ufficiale di stato civile.
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La presenza di figli e la procedura
In caso di presenza di figli, siano essi maggiorenni o minorenni, i termini sopra ricordati non cambiano, e quindi rimangono gli stessi anche in caso di figli, autosufficienti, o meno.
Qualora vi siano figli minorenni, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non sarà possibile omologare la separazione consensuale di fronte al Sindaco. Tuttavia, è sempre facoltà dei coniugi procedere con una separazione giudiziale, o consensuale di fronte al Tribunale (necessità dell’ intervento dei legali di parte).
Come abbiamo già detto, le nuove modalità di divorzio hanno ridotto i costi, ed è forse per questo motivo che il numero di separazione, indirizzate al divorzio, sono cresciute come numero a decorrere dal 2015. Â
Abbiamo sopra detto come i tempi per ottenere il divorzio siano chiari e definiti. I costi, pur ridotti, possono oscillare e dipendere da vari fattori. I costi dei legali possono variare da studio legale a studio, anche se esistono delle tabelle professionali cui bisogna attenersi.
La via più conveniente per divorziare è quella senza avvocati con l’ omologazione della separazione in Comune: costo attorno ad Eur 30,00. Tuttavia, l’ assistenza di un legale potrà essere necessaria per dissipare dubbi procedurali, e conoscere diritti e doveri reciproci.
Il divorzio non sorge immediatamente: occorre chiedere l’ omologazione della separazione.
Una volta avvenuta l’ omologazione, il divorzio potrà essere chiesto dopo 6 mesi, o 12 mesi per la separazione giudiziale.
La separazione consensuale prevede l’ esistenza di un solido accordo tra i coniugi. Con l’ assistenza dei propri legali si presenta ricorso al Tribunale per fissare una data di incontro in presenza del Presidente del Tribunale. In questa fase si tenta la conciliazione ex art. 708 Codice di procedura civile che può sfociare nella redazione di un verbale di separazione. Il verbale definisce l’ assegno di mantenimento, ed ogni utile provvedimento verso i figli; da tale data si conteggiano i 6 mesi già ricordati. Successivamente, si provvede ad omologare la separazione (Tribunale in Camera di consiglio). Si va, quindi, verso, la definizione del divorzio.
In caso di liti tra coniugi, disaccordi, occorre ricorrere alla separazione giudiziale.
Si procede con ricordo presso il Tribunale, con l’ intervento dei propri legali. Il Tribunale fissa la data in cui i coniugi compariranno di fronte al Presidente del Tribunale. Segue l’ ascolto separato e congiunto dei coniugi a cura del Presidente, e un tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, ed i casi più frequenti sono l’ entità dell’ assegno di mantenimento, e l’ affidamento dei figli, si passa alla fase di fronte al Giudice istruttore. In questa ulteriore fase, si prova una ulteriore conciliazione che se fallisce porta alla redazione di apposito verbale. Da tale data si conteggiano i 12 mesi per chiedere il divorzio.
E in Comune?
Abbiamo già parlato della fase innanzi al Sindaco/Comune.
È una procedura snella, con costi ridotti, ma percorribile solo in assenza di figli, o qualora vi siano gli stessi siano già maggiorenni ed autosufficienti.
Si comincia con l’ inviare una lettera dove i coniugi chiedono di essere sentiti, dichiarando di essere in accordo, per la separazione consensuale. La presenza del legale di parte è necessaria solo per redigere l’ accordo che verrà consegnato al Sindaco, il quale fissa la data di incontro per omologare la separazione.
La fase della negoziazione assistita è una procedura che non si svolge all’ interno del Tribunale. I coniugi, con i propri legali, fissano un incontro addivenire ad un accordo di separazione. Il legale di parte invita il legale della controparte a fissare una data per la negoziazione assistita. L’ invito può essere declinato o meno. Qualora l’ invito sia accettato, viene fissato un incontro per definire ogni punto della separazione che può concludersi con la redazione di un verbale firmato dai coniugi. L’ accordo, se raggiunto, puntualizza ogni tema, figli inclusi.
Principi fondamentali di tutela del figlio minore
La legge 54 del 2006 statuisce alcuni principi fondamentali per l’ affidamento dei figli minori in caso di divorzio.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un equilibrato rapporto con i genitori, in via continuativa. Regola fondamentale è l’ affidamento condiviso: il giudice valuterà se esistono i presupposti per l’ affidamento ad entrambi i genitori.
Se il giudice ritiene di non poter concedere l’ affidamento condiviso, si procederà con affidamento esclusivo, scegliendo tra il padre o la madre con lo scopo unico di tutelare gli interessi del minore.
Se l’ affidamento è condiviso, entrambe i coniugi contribuiscono in maniera paritaria al mantenimento dei figli minori. Qualora non sia stato possibile un affidamento condiviso, il giudice statuisce, nell’ assegno di mantenimento mensile, quanto dovrà essere erogato dal coniuge non affidatario.
Esistono casi in cui un coniuge non viene ritenuto idoneo per crescere un figlio. È il giudice ad effettuare le valutazioni necessarie, cercando di evitare ogni danno alla personalità del minore (si pensi ai casi di genitore violento, con disagio psichico, che non abbia curato o mantenuto i figli, l’ imposizione di un credo religioso etc.).
In caso di affido esclusivo, il coniuge affidatario ha la potestà esclusiva sul figlio minore, ed è l’ unico ad amministrare i beni del figlio/figli nel proprio interesse.
Concludiamo ricordando come l’ assegno che sarà versato ai figli minorenni è oggetto, sovente, di accese discussioni tra i coniugi: buon senso, necessità del minore, sviluppo della sua personalità dovranno essere curati nella fase necessaria a raggiungere un buon accordo.
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