Vendita a distanza: cos’è, la legislazione, il diritto di recesso e rimborso

La vendita a distanza e come funziona.

Quali sono i diritti dei clienti quali il diritto di recesso oppure le modalità di rimborso dei soldi? Questo tipo di vendita è una realtà ormai consolidata sia nel mondo internet, sia in generale nel contesto delle comunicazioni (ad esempio, telefono): dai semplici acquisti, o vendite online, per oggetti di poco valore, sino agli acquisti, o vendite, per importi rilevanti.
Ormai il lavoro del venditore o della venditrice è un buon sistema per crearsi un reddito sia come lavoro principale che come rendita secondaria che può aiutare chi ha un altro lavoro magari part time, oppure è pensionato, o studente.
Dopo esserci occupati di lavori simili come il Multi Level Marketing e le aziende più affidabili, cerchiamo di capire come funziona la vendita a distanza.

Semplicemente, possiamo dire che un contratto a distanza è quello che viene perfezionato al di fuori dei locali commerciali, e caratterizzato dall’ assenza della presenza fisica delle controparti.

In tale contesto, si considera il compratore quale parte più debole, il quale è “nell’ impossibilità” di valutare i tratti salienti dell’ oggetto da acquistare.

Il legislatore italiano ha disciplinato la materia nel Codice del consumo.

Approfondiamo la materia.

I tratti caratteristici della vendita a distanza

Nella vendita a distanza, si perfeziona un contratto avente ad oggetto beni, o servizi, con un valore economico (prezzo di scambio). Troviamo due controparti: una persona fisica, o giuridica che esercita il ruolo di “impresa commerciale”, ed un soggetto acquirente qualificato come consumatore.

Nel contesto generale delle vendita a distanza, che sia tramite internet, tramite telefono, per corrispondenza etc., il legislatore individua una serie di contratti che rimangono esclusi dalla normativa generale sui contratti a distanza.

Nello specifico, parliamo di contratti finanziari (con regolamentazione specifica), contratti perfezionati tramite distributori automatizzati  (in tale fattispecie l’ oggetto del contratto è facilmente individuabile), contratti legati al mondo immobiliare (compravendita e/o costruzione), contratti per acquisto di servizi di telecomunicazioni (esiste una tutela amministrativa specifica).

Vendita a distanza: cos'è, la legislazione, il diritto di recesso e rimborso

Gli obblighi informativi nella vendita a distanza

Nei contratti di vendita a distanza, viene posto a carico del venditore una serie di obblighi, e nello specifico, obblighi informativi. Tali obblighi pongono a carico del venditore “l’erogazione” di una serie di informazioni a favore del compratore, prima che il contratto si concluda.

Gli obblighi si concretizzano nel fornire, in primis, i dettagli sull’identità del venditore, dettagli sulla garanzia del bene oggetto di acquisto, esercizio del diritto di recesso. Altro step riguarda il fornire dettagli sulle caratteristiche dell’ oggetto della compravendita (dati generali come prezzo, spese di consegna etc.). Si passa poi all’ informativa sul diritto di recesso, come ad esempio il fornire i dettagli  completi sulle modalità dell’esercizio di tale diritto.

Il D.lgs. 21/2014, definito come Codice del consumo, intervenuto a disciplinare la vendita a distanza, è stato a più volte modificato a distanza di alcuni anni. Le modifiche hanno introdotto l’ obbligo dell’informativa precontrattuale, ponendo in capo al venditore obblighi stringenti:  identificazione completa dello stesso (obbligo di fornire dettagli competi), caratteristiche complete dei beni o servizi oggetto del contratto, e modalità di pagamento.

Tali obblighi precontrattuali devono essere adempiuti o in forma scritta, o in forma orale: adempimento con libertà della forma, rispettando buona fede, trasparenza e correttezza.

Stante la libertà della forma, il venditore è tenuto a comunicare per iscritto, al consumatore, la conferma scritta delle informazioni. Alle informazioni fornite, all’atto dell’esecuzione del contratto, o anche precedentemente, il venditore deve integrare l’informativa fornendo i dettagli e condizioni per esercitare il diritto di recesso, l’indirizzo (non internet) relativo alla propria sede / domicilio e garanzie commerciali presenti.

Nel caso in cui gli obblighi informativi non siano adempiuti correttamente, il legislatore ha disposto alcune prescrizioni specifiche: ad esempio nel caso non siano fornite informazioni sul diritto di recesso, si stabilisce che lo stesso sia ampliato (il termine di recesso scade dopo la fine del periodo di recesso iniziale, nel concreto dopo 12 mesi e 14 giorni).

Esecuzione del contratto di vendita a distanza

Tutti i contratti di vendita a distanza, secondo il D.lgs. 21/2014, prevedono che la consegna dei beni al consumatore debba avvenire entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. Qualora ciò non avvenga, il compratore deve fissare al venditore un ulteriore idoneo termine (supplementare) per effettuare la consegna. Decorso tale termine senza che sia effettuata la consegna, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, con eventuale risarcimento danni.

Il dover fissare un termine supplementare può essere rifiutato da parte del compratore, qualora il termine iniziale sia da considerarsi inderogabile (essenziale).

L’ esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso (unilaterale), da parte del compratore, può essere esercitato entro 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione. Se il compratore non era stato correttamente informato in merito, il termine per esercitare il diritto di recesso passa a 12 mesi.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il compratore può restituire il bene oggetto di compravendita, anche deteriorato. L’esercizio di tale diritto avviene con il modulo di recesso descritto dal Codice del consumo, o con altra dichiarazione esplicita di voler recedere dal contratto nei termini previsti.

Il venditore può offrire la possibilità al compratore di esercitare il suo diritto di recesso tramite invio elettronico del modulo di recesso (email). L’onere della prova, in tale caso, spetta al compratore (consumatore).

Se sono stati pagamenti eseguiti, il venditore è tenuto al rimborso, sia quelli che riguardano il prezzo di beni o servizi, sia quelli riguardanti la consegna. Non è previsto il rimborso qualora il consumatore abbia richiesto una consegna specifica più costosa di quella standard del venditore.

La vendita a distanza via internet

Nel caso di vendita a distanza, tramite internet, oltre alle informazioni sopra fornite (da riportare nel sito internet del venditore), è previsto che siano indicate eventuali restrizioni per la consegna del bene, e sui mezzi di pagamento accettabili.

Negli acquisti via internet, le informazioni al consumatore devono essere date prima che lo stesso invii l’ ordine tramite il sito del venditore. Se l’ invio dell’ ordine avviene con il premere un pulsante, o altro comando di invio, su tale comando vi deve essere l’ informazione dell’ obbligo di pagare per il consumatore. Tale condizione rende valido il contratto.

Qualora il tempo sia limitato, o lo spazio sul sito del venditore sia inidoneo, per la visualizzazione delle informazioni, prima che il contratto si concluda, devono essere fornite informazioni (a carico del venditore)circa le caratteristiche del bene, o servizio, il prezzo totale, diritto recesso, durata del contratto, e condizioni di risoluzione del contratto (per contratti di vendita a tempo indeterminato).


La vendita a distanza via telefono

E’ quella che tutti odiano, chi non odia quelle fastidiosissime telefonate magari mentre si sta mangiando? Ecco quella è la vendita a distanza tramite telefonata, incubo di tutte le persone che vivono molto in casa, un tipo di lavoro che molti non vorrebbero fare.

Nel caso della vendita telefonica, il venditore deve fornire dettagli completi sulla propria identità, così come di un’ eventuale persona diversa per conto della quale si sta telefonando (scopo commerciale).

Le informazioni obbligatorie sono fornite tramite voce, ma il consumatore è tenuto all’adempimento del contratto, solo dopo la firma dell’offerta, ossia solo dopo che abbia accettato l’offerta per iscritto (eventualmente con firma elettronica).

È possibile che venditore, e compratore, trovino un accordo per l’invio delle informazioni scritte, con relativa conferma con supporto digitale (file su cd rom, disk,etc.). Il venditore deve confermare la ricezione del supporto (digitale) prima che il contratto sia eseguito.

Il compratore può chiedere che il contratto venga eseguito prima della decorrenza del termine di recesso (14 giorni), con apposita richiesta scritta.

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Pagamenti per acquisti a distanza

 

Fondatore di Economia Italia nel 2014, ha frequentato la Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Perugia. Collaboratore di varie testate, blog e siti in cui scrive approfondimenti di economia italiana, finanza, trading, politica ed economia internazionale, lavoro, fare impresa, marketing, rinnovabili, motori.

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